MONDO B&B
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Andare in basso
Admin
Admin
Admin
Messaggi : 34
https://mondobb.forumattivo.com

Proposta di Modifiche alla L.R. Marche n. 9/11.07.2006 (T.U. su Turismo) Empty Proposta di Modifiche alla L.R. Marche n. 9/11.07.2006 (T.U. su Turismo)

Sab 14 Mar 2020 - 21:44
Il Testo Unico della Regione Marche delle norme regionali in materia di turismo è contenuto nella Legge regionale 11 luglio 2006 n. 9 di cui qui sotto allego il link:

www.tuttocamere.it/files/regione/MARCHE_2006_9.pdf

Il 16 dicembre 2019, la Giunta regionale ha deliberato una Proposta di Legge avente lo scopo di modificare il Testo Unico Regionale sul Turismo. qui di seguito allego il relativo link:

https://drive.google.com/open?id=1zUJ1UAOX...cl2uGYvAFh3hNlJ

L'Articolo 29 di tale Proposta di Legge contiene le Modifiche all'Art. 34 del T.U. A tal proposito la relazione che accompagna la Proposta di Legge recita testualmente: "l'articolo 29 riscrive la disciplina dei B&B prevedendo anche la gestione in forma imprenditoriale con un incremento della capacità ricettiva aumentata da 3 a 6 camere e da 6 a 12 posti letto. Viene inoltre meglio definito il carattere dell'attività occasionale e saltuaria per la forma di esercizio non imprenditoriale stabilendo un massimo di esercizio pari a 180 giorni l'anno anche non continuativi.
E' proprio su questo "articoletto" 29 che si è scatenata, appena in tempo utile, la bagarre fra i colleghi dei B&B marchigiani. Premesso che è fuori da ogni dubbio che il T.U. ed in particolare il suo art. 34 (che a noi maggiormente interessa) andasse modificato, riportiamo qui sotto per esteso questo Art. 29 per poi esaminare quali sono, per noi B&B i punti dolenti.


Art. 29
(Modifiche dell'art. 34)

1. All'articolo 34 della I.r. 9/2006 la rubrica: "Offerta del servizio di alloggio e prima
colazione" è sostituita dalla seguente: "Bed and Breakfast".
2. Il comma 1 dell'articolo 34 della I.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive nelle quali è fornito alloggio in
camere ed è somministrata la prima colazione."
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della I.r. 9/2006 sono inseriti i seguenti:
"1 bis . I bed and breakfast possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale.
1 ter. Nel caso di cui al comma 1 bis, lettera a), l'attività ricettiva è svolta, in forma
organizzata e non occasionale, in non più di sei camere con un massimo di dodici posti letto. Il
titolare può gestire non più di due esercizi di bed and breakfast nel medesimo edificio.
1 quater. Nel caso di cui al comma 1 bis, lettera b), l'attività ricettiva è svolta, per periodi
anche non continuativi che non superino complessivamente centottanta giorni all'anno, senza
la fornitura di servizi aggiuntivi, in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto,
avvalendosi della normale organizzazione familiare. E' consentita la gestione di un solo
esercizio di bed and breakfast da parte del medesimo titolare.
1 quinquies. L'esercizio di bed and breakfast è subordinato alla presentazione al Comune
territorialmente competente della SCIA per le attività esercitate in forma imprenditoriale o della
comunicazione di inizio attività, per quelle esercitate in forma non imprenditoriale, contenente
anche l'indicazione del periodo in cui l'attività non è esercitata .".
4. AI comma 4 bis dell'articolo 34 della I.r. 9/2006 le parole: "della comunicazione di cui al
comma 1" sono sostituite dalle parole: "della SCIA o della comunicazione di cui al comma 1
quinquies".
5. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 34 della I.r. 9/2006, come modificato da questo articolo,
è inserito Il seguente:
"4 ter. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi al Comune
competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi .
6. AI comma 6 dell'articolo 34 della I.r. 9/2006, le parole: "in modo igienico" sono sostituite
dalle parole: "nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria".


Esaminiamo i punti che compongono questo Art. 29.
Il punto 1. è pienamente condivisibile. Infatti l'articolo 34. del T.U. era intitolato "Offerta del servizio di alloggio e prima colazione". Cioè all'articolo di legge che definiva la nostra tipologia strutturale (Bed and Breakfast) non veniva assegnato il titolo "naturale", vale a dire "Bed and Breakfast" ma il titolo era scritto ricorrendo ad una lunga serie di parole obsolete. A mio modo di percepire le parole, si trattava di una aberrazione semantica che ho cercato, inascoltato, di fare presente nelle sedi competenti. Ora, almeno da questo punto di vista, possiamo dire che..giustizia è fatta: l'articolo 34 si intitolerà BED AND BREAKFAST. (Purtroppo, per quella che era e resta l'architettura del T.U., che si rifà ad vetusti ed improbabili modelli di hospitality, il B&B rimane fortemente penalizzato, considerato quasi come un..residuo nel novero delle tipologie delle strutture ricettive, dove alberghi, campeggi, agriturismi e perfino.. le case religiose di ospitalità, i rifugi alpini, escursionistici e i bivacchi sono meglio definiti e normati! Questo però è un altro discorso..)
Il punto 2. modifica il comma 1. dell'art. 34 che recita: "L'offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o
per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast) è subordinata a una denuncia di inizio attività, con indicazione del periodo in cui l'attività non è
esercitata." Ora abbiamo "Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive nelle quali è fornito alloggio in camere ed è somministrata la prima colazione". Qui la proposta di legge inserisce 1bis, 1ter, 1quater, 1quinquies.
Nell'1bis si inserisce la suddivisione fra B&B gestiti IN FORMA IMPRENDITORIALE ed i B&B gestiti in forma NON IMPRENDITORIALE e nei tre commi successivi si opera un distinguo molto netto fra le due tipologie di B&B.
Nell'1ter si normano i B&B "con partita Iva" e si dice che in questi B&B l'attività ricettiva è svolta, in forma organizzata e non occasionale, in non più di sei camere con un massimo di dodici posti letto. Inoltre si aggiunge che il titolare può gestire non più di due esercizi di bed and breakfast nel medesimo edificio.
Nell'1quater si normano i B&B "senza partita Iva" e si dice che in questi B&B l'attività ricettiva è svolta, per periodi anche non continuativi che non superino complessivamente centottanta giorni all'anno, senza la fornitura di servizi aggiuntivi, in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare. E' consentita la gestione di un solo esercizio di bed and breakfast da parte del medesimo titolare. Qui ci sono due punti molto penalizzanti per i B&B senza partita Iva: quello della massima durata di apertura (180 giorni l'anno) e quello del divieto della fornitura di servizi aggiuntivi. Questi sono due dei tre punti sui quali i nostri colleghi si sono duramente battuti nelle audizioni in Regione del 17 e del 20 febbraio 2020. Infatti 180 giorni di chiusura, per molti colleghi significa, nella pratica, dovere abbandonare l'attività. Senza la fornitura di servizi aggiuntivi è una frase che va chiarita o, forse meglio, eliminata. Infatti: la piscina di un B&B, il barbecue di un altro B&B, l'ombrellone al mare, il passaggio in macchina dall'aeroporto o dalla stazione ferroviaria dato all'Ospite, tutti questi sono servizi che i B&B senza partita Iva possono o non possono fornire? Esiste una consolidata giurisprudenza secondo cui, per ragioni della libertà di commercio e di libera concorrenza, NON E' CONSENTITO PER LEGGE LIMITARE TEMPORALMENTE UNA ATTIVITA'. Mi riferisco alla sentenza del TAR del Lazio n. 6755 del 13.06.2016 che, accogliendo il ricorso AGCOM del 14.10.2015, annulla 5 articoli del Regolamento della Regione Lazio recante la disciplina delle strutture ricettive extraalberghiere. (Chi desidera questa documentazione non deve fare altro che chiedermela in priv.).
Trascuro il punto 1quinquies ed i punti 4 e 5 della Proposta in esame, marginali in questa discussione, per concludere con il punto 6.
Il comma 6 dell'articolo 34 della L.R. 9/2006, recita: Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 (B&B) devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l'uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l'attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.
In tutta onestà, questo testo è un abominio, malamente copiato da quanto previsto per gli agriturismi e da altre regioni: "cucina domestica" e "modo igienico" non possono più trovare posto in testi di legge! Tuttavia la nuova formulazione che, lasciando inalterato il resto, al posto di "in modo igienico" scrive: "nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria" nasconde una mastodontica "trappola", che è quella del Regolamento CE n. 852/2004 e la conseguente adozione del Sistema HACCP. In questo caso la consueta normale cucina di casa nostra dovrebbe essere sicuramente ristrutturata ed adeguata negli impianti e nella attrezzature, quasi si trattasse di una cucina di un grand hotel! La delegazione dei nostri rappresentanti in regione ha brillantemente contestato questa prospettiva. Si è detto infatti che il necessario rigore sull’ igiene dei prodotti alimentari deve essere adeguato alla effettiva natura delle nostre case. Già nel marzo 2007 l’Ufficio Legislativo della Regione Marche, sulla questione della normativa in materia di igiene degli alimenti nei B&B, chiariva ogni dubbio: “l’attività occasionale di B&B appare cosa diversa dall’ attività di impresa dotata di continuità ed organizzazione che il Regolamento CE 852/2004 considera presupposto necessario per la sua applicabilità. Inoltre anche la norma attuale configura il servizio di alloggio e prima colazione come inserito nella “normale organizzazione familiare” e quindi anche la somministrazione di alimenti “mediante l’uso della cucina domestica”, resta nell’ ambito della fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale, come previsto dall’ art. 1 del sunnominato Regolamento CE.
avatar
Peter Jorg
Messaggi : 1
https://ca-agostino.info/ita

Proposta di Modifiche alla L.R. Marche n. 9/11.07.2006 (T.U. su Turismo) Empty Un saluto

Ven 8 Mag 2020 - 11:36
Cari
Sembra che dovremo affrontare ulteriori momenti difficili.
Grazie per la vostra dedizione e per l'idea per questo gruppo.
Peter
Torna in alto
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.